domenica 05 settembre 2010
Statuto PDF Stampa E-mail

Articolo 1
( Denominazione e sede)
Su iniziativa della Banca Centrale della Repubblica di San Marino è costituita la «Fondazione Banca Centrale», con sede in San Marino, via del Voltone n. 120.

Articolo 2
( Scopo)
La Fondazione non persegue fini di lucro.
Essa ha come scopo primario la promozione della formazione del capitale umano sammarinese in ambito economico, finanziario, giuridico e delle relazioni internazionali.
A tal fine essa potrà:
  • svolgere le attività dirette alla formazione e all’aggiornamento delle risorse umane;
  • concedere sovvenzioni, premi e borse di studio;
  • promuovere studi, seminari, incontri, iniziative culturali e ricerche su temi di interesse economico, finanziario, giuridico e delle relazioni internazionali;
  • promuovere ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso della Repubblica di San Marino in campo economico, sociale e culturale;
  • portare avanti ogni altra attività connessa al perseguimento degli scopi sopra citati, ivi compresa la gestione, l’amministrazione di beni mobili ed immobili di proprietà o terzi.
Per la realizzazione dei suddetti compiti la Fondazione può stipulare accordi di partecipazione e convenzioni con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, sammarinese ed estere.

Articolo 3
(Patrimonio)
Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il patrimonio è conferito dal Socio Fondatore.
Il patrimonio è costituito:
  • dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dal Socio Fondatore e dai Soci Benemeriti;
  • dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art.2;
  • dalle somme prelevate dai redditi derivanti dal Patrimonio che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Articolo 4
(Entrate fondazione)
Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
  • dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
  • di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio

Articolo 5
(Gestione e amministrazione)
La gestione e l’amministrazione della Fondazione saranno a completo carico della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Articolo 6
(Membri della Fondazione)
I membri della Fondazione si dividono in:
  • Socio Fondatore;
  • Soci Benemeriti.

Art. 7
(Socio Fondatore)
Il Socio Fondatore è la Banca Centrale della Repubblica di San Marino che provvede alla costituzione della Fondazione e conferisce il Patrimonio nelle forme e nella misura determinata nell’atto costitutivo della Fondazione.
E’ facoltà del Socio Fondatore modificare il presente statuto.
La Banca Centrale della Repubblica di San Marino delibererà tali modifiche attraverso la propria Assemblea dei Soci.

Art. 8
(Soci Benemeriti)
I Soci Benemeriti possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione fra le persone fisiche e giuridiche che, condividendo e sostenendo gli scopi della Fondazione, hanno conferito a titolo di liberalità, in favore della stessa, beni immobili, mobili, o somme di denaro ovvero con una attività di particolare rilievo, anche professionale, hanno sostenuto l’attività della Fondazione.

Articolo 9
(Durata)
La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 10
(Organi)
Organi della Fondazione sono:
  • il Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Collegio Sindacale;
  • il Comitato Scientifico.

Articolo 11
(Il Presidente)
Il Presidente è nominato dall’Assemblea della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico. Egli può delegare tali compiti, in tutto od in parte, al Vice Presidente.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Nel caso in cui il Presidente venga a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, l’Assemblea della Banca Centrale della Repubblica di San Marino provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

Articolo 12
(Il Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da quattro consiglieri e dal Presidente.
L’Assemblea della Banca Centrale della Repubblica di San Marino nomina il Presidente e i quattro consiglieri del Consiglio di Amministrazione e provvede a sostituire il componente che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità dell’organo responsabile della Fondazione.
Nella sua prima seduta il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i consiglieri il Vice Presidente.
I  membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 13
(Poteri del Consiglio di Amministrazione )
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare a mero titolo esemplificativo:
  • approva il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo;
  • delibera i regolamenti;
  • delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
  • dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in attività reali e finanziarie di basso rischio;
  • delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
  • nomina il Coordinatore e i componenti del Comitato Scientifico;

Articolo 14
(Convocazione, funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.
Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 15
(Il Comitato Scientifico)
Il Comitato Scientifico è composto da un Coordinatore e due membri scelti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all’art. 2.
I componenti del Comitato Scientifico, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti del Comitato Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio.
Il Comitato Scientifico e/o i singoli componenti su richiesta del Presidente della Fondazione:
  • forniscono indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per l’apertura eventuale di nuove linee di attività;
  • forniscono indicazioni per una valutazione delle attività;
  • esprimono suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

Articolo 16
(Il Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale è composto di tre componenti nominati dall’Assemblea della Banca Centrale della Repubblica di San Marino; esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche sull’amministrazione della Fondazione e di cassa.
I membri del Collegio Sindacale possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati solo per un secondo mandato.

Articolo 17
(Diritto applicabile)
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applica la normativa vigente nella Repubblica di San Marino.

Articolo 18
(Controversie)
Per tutte le controversie dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e la Fondazione è competente in via esclusiva il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.